Nel vetusto diritto penale sammarinese è spuntato un germoglio di civiltà giuridica: ne bis in idem riconosciuto a San Marino, ma manca ancora la reciprocità

Le lungaggini della fase inquirente hanno consentito all’imputato di ottenere che un Tribunale italiano accertasse la sua innocenza, molto prima che a San Marino iniziasse il processo di primo grado sugli stessi fatti. Per questo il Tribunale di San Marino ha dovuto prendere atto del giudizio pronunciato dal giudice italiano e, alla prima udienza, il giudice Saldarelli ha pronunciato non luogo a procedere. La Procura Fiscale, però, non ha mancato di evidenziare un paradosso: San Marino riconosce le sentenze degli altri stati, ma le decisioni sammarinesi non sono riconosciute all’estero. Senza reciprocità, la giustizia sammarinese sarà sempre scavalcata da quella italiana, anche quando il fatto è avvenuto nel territorio della Repubblica. L’unico correttivo – ha indicato il Procuratore del Fisco – è che i tempi della giustizia sammarinese si abbrevino e che le prove vengano acquisite celermente. Solo in questo modo San Marino sarà in grado di garantire giustizia rispetto a fatti gravi avvenuti all’interno dei suoi confini.
tratto da L’Informazione del 29 settembre 2022
MORTE DI IMEN NAJI, NE BIS IN IDEM. CHIUSO IL PROCESSO PER IL TRAGICO INCIDENTE
Come era prevedibile (vedil’Informazione del 21 settembre), è stato stabilito dal giudiceAdriano Saldarelli, il non luogo a procedere per ne bis in ideminternazionale per il caso del tragico incidente dell’8 gennaio 2018, accaduto nei pressi della porta del Paese, nel quale perse la vita la giovane appena 18enne di origini marocchine ImenNaji, investita dall’auto condotta daAntonio Cavallari. Ilconducente è stato assolto a Forlì dall’accusa di omicidio stradale, su richiesta del pubblico ministero poiché l’autorità giudiziaria ha valutato non esserci stata nessuna colpa a suo carico e riscontrando essersi trattato di una tragica fatalità. Il processo si era incardinato anche a Forlì perché, dopo l’incidente a San Marino la ragazza era stata trasportata al Bufalini di Cesena, dove era deceduta. La morta avvenuta in Italia ha fatto incardinare il processo anche oltre confine. A San Marino, invece, dove era avvenuto l’incidente, le cose sono andate a rilento. Ieri mattina, dunque, la prima udienza nella quale, anche alla luce delle produzioni della difesa, sentenza di assoluzione italiana e recenti sentenze sammarinesi sul ne bis in idem, si èdiscusso solo di questo aspetto, pregiudiziale per la procedibilità. La prima udienza della triste vicenda è stata quindi anche l’ultima sul Titano. Intervenuto in aula anche il legale della parte lesa, EricaGiovanardi, che ha attestatocome sia integralmente avvenuto il risarcimento del danno a favore di tutti gli aventi diritto. Quindi gli interventi delle parti. La procura fiscale. Il Procuratore del fisco GiorgiaUgolini ha posto il problemadella lentezza della giustizia in questo caso e anche quello del ne bis in ideme del rischio chel’autorità giudiziaria sammarinese rischi di dover abdicare alla propria funzione e lo Stato alla propria sovranità. “Quando la giustizia arriva tardi su un problema, è una sconfitta per tutti – ha detto il Pf Ugolini – sia per le vittime, sia per i famigliari, sia per l’imputato. Questo poteva essere un procedimento che avremmo potuto definire prima. Nel frattempo è intervenuta la sentenza del giudice Caprioli che riprende determinazioni di giudici superiori. Sono considerazioni che da un punto di vista giuridico apprezzo, anche se la Procura fiscale in ogni sede e in ogni udienza era presente e si è opposta alla visione delle cose che viene cristallizzata, poi, nella sentenza numero 61 del 2022. Pur comprendendo il ragionamento logico, la Procura fiscale fatica a condividere le premesse che impongono una sorta di omogeneità del quadro europeo di riferimento che parte da Schengen e dove una asserita equivalenza agli altri Stati di San Marino viene autoriferita, senza che nessuno attesti in sede europea una conformità. Faticando a condividere le premesse, poi, fatichiamo ad accettare le conclusioni, gli approdi. Infatti questa nuova interpretazione comporta che se c’è un rinvio a giudizio in un altro Stato, San Marino si deve fermare, ma è una circostanza che non vale in senso inverso: nessuno stato si fermerà mai se noi apriamo prima un procedimento o arriviamo prima a un rinvio a giudizio. Certo, occorre risolvere la questione dell’imputato che si trovi a sostenere il processo per i medesimi fatti in due Paesi, ma quello che otteniamo è che in questo modo abdichiamo alla funzione di questa Autorità giudiziaria e lo facciamo senza reciprocità. Si pensi, al di là del caso specifico, non solo a reati di riciclaggio, reati finanziari, che interessano più Stati, ma anche a vicende di stalking, dove il confine tra San Marino e Rimini si attraversa più volte. Quindi – ha concluso il Pf Ugolini – semplicemente per coerenza e anche rispetto a quanto detto e sostenuto in altre sedi, pur consci del peso delle decisioni dei giudici superiori, la Procura fiscale, si oppone al non luogo a procedere”. Il giudice Saldarelli ha rilevato che in tale caso non si tratti solo di litis pendenzainaltro stato, ma di un giudicato penale definitivo intervenuto. “Rimane il problema che ponevo all’inizio – ha spiegato il Pf – che qui non si è proceduto nei tempi adeguati e si sarebbero potute effettuare perizie e accertamenti precedenti e tempestivi, anche sulla sicurezza della strada. Sicuramente il tribunale italiano avrà fatto un buon lavoro, ma qui avremmo potuto approfondire l’accaduto con maggiore cognizione”. La difesa L’avvocato difensoreGloriaGiardi, dal canto suo, si è detta“stupita delle conclusioni del Pf”. “Credo che San Marino non possa essere estranea al contesto italiano ed europeo. Tanto più che dalle sentenze del giudiceVitaliano Esposito, checita il giurista Bartolo, sentenza richiamata poi dal giudice Francesco Caprioli, abbiamoriscontrato che anche nel nostro caro diritto comune è principio di civiltà giuridica quello delnebis i idem internazionale. Fino adesso questo principio non è stato applicato nel nostro ordinamento. Ora, questo processo per la prima volta si trova di fronte a un giudice sammarinese dopo molto tempo. AntonioCavallari è stato assolto surichiesta del Pm al tribunale di Forlì, sulla base degli stessi elementi che aveva il giudice sammarinese che in un primo momento aveva archiviato. Ci troviamo a discutere stessi identici fatti. Non ci sono colpe nella condotta di Cavallari, purtroppo quel tragico incidente, fu dovuto a tragica fatalità. Credo che non riconoscere il ne bis in idemsiaun atteggiamento antistorico rispetto al contesto internazionale e del Consiglio d’Europa e sprezzante dei diritti umani e al divieto assoluto di processare due volte una persona per i medesimi fatti. E’ un diritto fondamentale di rango giusnatualistico, come riportano le sentenze citate”. L’avvocato Giardi ha chiesto quindi che venisse disposta l’archiviazione. Il giudice Saldarelli, applicando quindi il principio del ne bis in idem ha dunque accolto la richiesta della difesa. a.f.