Il Collegio Garante decide di non decidere e Livio Bacciocchi si ritrova senza giudizio di costituzionalità e senza giudizio d’appello. Un nulla di fatto che lascia perplessi

Il Collegio Garante della Costituzionalità delle norme non ha deciso in merito alla legittimità della norma che impedisce di produrre in giudizio atti non sottoposti a registrazione, anche se ciò è dipeso dall’impossibilità per l’interessato di pagare l’imposta di registro. Secondo il Collegio Garante l’atto d’appello presentato da Bacciocchi era viziato e, perciò, il giudizio non doveva neppure iniziare. Il Collegio fa capire che Livio Bacciocchi aveva ragione di dolersi della illegittimità costituzionale, ma poi, non solo non si pronuncia sulla illegittimità costituzionale, ma di fatto priva Bacciocchi anche del grado d’appello. Una decisione, quella assunta dal Collegio Garante, che lascia l’amaro in bocca.
da l’Informazione del 22 settembre 2022
“È LA MORTE DEL DIRITTO E DELL’ORDINE COSTITUZIONALE”
La morte del diritto e dell’ordine costituzionale. Il Collegio Garante della Costituzionalità delle norme diventa giudice di merito nelle cause civili, spodestando il giudice d’appello prof. Laura di Bona di ogni sua funzione. Soppresso l’effetto devolutivo dell’appello e vanificata ogni garanzia del secondo grado di giudizio.E’ così che a San Marino va tutto bene”. Lo dice Livio Bacciocchi… enon ha tutti i torti, verrebbe da dire. Con la sentenza sul caso, infatti, il Collegio Garante, nella sostanza e in estrema sintesi, non decide sull’incostituzionalità di una norma pur dicendo di fatto che è controversa, e per questo invita il legislatore a intervenire. Allo stesso tempo pronuncia una sentenza nella quale decide nel merito dell’appello, scavalcando in sostanza il Giudice delle appellazioni, riportando e riprendendo le ragioni della parte resistente e dicendo che l’appello non si dove neppure ammettere. Cioè: l’incostituzionalità ci sarebbe anche, ma non la si decreta perché sollevata in un appello che non è ammissibile ed è quindi l’incostituzionalità irrilevante ai fini del giudizio di merito di secondo grado il cui atto introduttivo sarebbe nullo. Il problema è che sulla ammissibilità dell’appello, e sulla nullità dell’atto che lo introduce, dovrebbe semmai decidere il giudice delle appellazioni e non il Collegio Garante. L’eccezione di costituzionalità. Nel caso discusso l’eccezione riguardava una norma, in sede di procedimenti civili, che vieta ai giudici di ricevere il deposito di atti “non registrati o diemettere provvedimenti in base a tali atti se prima non siano stati registrati”, e, se depositatiin giudizio, il giudice li deve escludere dal fascicolo. A stabilirlo è una legge del 1981, la numero 85, all’articolo 59. Una norma che suona per la verità come illogica in sé, poiché se una prova è dirimente e vera, non si vede perché debba essere esclusa a priori dal giudizio. Ma per ora la legge prevede questo ed è per tale motivo che ne è stata contestata la legittimità costituzionale, sostenendo la possibile violazione del diritto di difesa. L’eccezione, sollevata dall’avvocato Francesca Bacciocchidavanti al Giudice delleAppellazioni Laura di Bona, èstata valutata non manifestamente infondata ed è pertanto finita davanti al Collegio Garante. Il Collegio composto da presidente,Giuseppe De Vergottini(oggi sostituito da Pardalos), e dai giudici Kristina Pardalose Glauco Giostra, ha esaminatoil caso. Già in sede di discussione era emersa da parte del Collegio una sorta di volontà di entrare nel merito della causa. Il presidente De Vergottini, infatti, non si era focalizzato solo sulle questioni relative alla legittimità costituzionale della norma che si sosteneva violasse il diritto di difesa, ma aveva formulato anche dei quesiti che entravano più nel dettaglio e nel merito della causa, dando poi alle parti 15 giorni di tempo per rispondere ai quesiti. Nella sentenza, che è dello scorso 11 agosto, si è poi compreso il perché.
Pronuncia più di merito che di legittimità. La pronuncia del Collego garante ha così assunto caratteristiche più di merito che di legittimità. Infatti il Collegio ha condiviso le argomentazioni degli avvocati di Bsm, Matteo Mularonie Marco Valli, che in sostanzasostenevano essere nullo l’atto introduttivo del giudizio, poiché non sufficientemente comprensibile. Intellegibilità la cui valutazione sarebbe tuttavia spettata al giudice di appello, che aveva evidentemente atteso di valutarla in funzione possibilità di acquisizione o meno dei documenti estromessi dal processo per una legge ritenuta di dubbia costituzionalità, a ben vedere anche dal Collegio vista la sollecitazione al legislatore. I Garanti, tuttavia, non si sono pronunciati sulla legittimità, ma sulla nullità dell’atto introduttivo del procedimentocivile e dell’appello. Scrivono infatti nella sentenza riportando le parole dei difensori di Bsm: “Non si può non condividere quanto ha sostenuto nella sua memoria la procura appellata: “la sollevata questione di legittimità costituzionale è del tutto irrilevante ai fini del giudizio da cui essa prende le mosse”, essendo evidente “che nessun documento (foss’anche registrato e pienamente ammissibile quale mezzo di prova) potrà mai sanare la radicale nullità della citazione, dovuta alla sua intrinseca incomprensibilità e contraddittorietà”. È qui infattiche il Collegio entra nel merito, laddove invece sarebbe spettato al giudice di appello, alla luce di quei documenti – estromessi ed eventualmente acquisiti se la loro esclusione fosse risultata incostituzionale – valutare la nullità o meno dell’atto introduttivo del giudizio. Invece, così, ha deciso tutto il Collegio Garante, scavalcando di fatto, secondo la difesa Bacciocchi, il giudice di appello. Collegio che si è tolto pure dall’impiccio di doversi pronunciare sulla incostituzionalità della norma, in questo caso investendo il Legislatore. “Il difetto di rilevanza della questione – scrivono infatti i Garanti- impedisce a questo Collegio diaffrontare il problema della legittimità costituzionale dell’ar- ticolo 59, ma non di rilevare – aggiungono – che le argomentazioni svolte dalla parte attricee dal giudice a quo (il giudicedi appello che ha dichiarato non infondata l’eccezione di costituzionalità, ndr) denunciano unquadro normativo che, ovviamente restando impregiudicato ogni profilo di legittimità costituzionale, non può non sollecitare l’attenzione del Legislatore ed un suo intervento che sappia coniugare il diritto del soggetto di difendersi producendo atti o documenti alla cui registrazione non abbia potuto provvedere e quello dello stato di riscuotere le dovute imposte di registro da parte di chi è nella possibilità economica di farvi fronte, scongiurando callide sottrazioni a questo dovere civico”. Dunque, in parole povere, per i Garanti il quadro normativo è ingiusto, ma siccome l’ingiustizia è sollevata in un procedimento che non doveva instaurarsi poiché l’atto introduttivo secondo la loro valutazione è nullo, il quadro normativo ingiusto resta e vi dovrà provvedere il legislatore… chissà quando, verrebbe però da dire. Nel frattempo nel giudizio di merito quegli atti continueranno a non poter entrare e il giudice di appello, scavalcato evidentemente dai Garanti, non potrà valutare alla luce di quei documenti l’atto introduttivo, quindi e con tutta probabilità dovrà uniformarsi a quanto deciso del Collegio. … e l’ingiustizia di non poter depositare prove dirimenti permane. a.f.
Nella foto Kristina Pardalos, Presidente del Collegio Garante ed estensore della sentenza