A proposito del Giudice Giuseppe Severini. Ne abbiamo parlato con un avvocato.

Abbiamo letto in questi giorni l’ordinanza del Giudice Giuseppe Severini che ha dichiarato l’abnormità di un atto di indagine svolto dall’inquirente. Il provvedimento è stato pubblicato su un sito internet.
Incuriositi dal caso, ci siamo rivolti ad alcuni avvocati sammarinesi per avere delucidazioni, ma nessuno ha risposto ai nostri quesiti. Perciò abbiamo contattato un avvocato italiano, l’Avv. F. Tondo che ha accettato di rispondere alle nostre domande. Pubblichiamo il testo dell’intervista.
Avvocato Tondo, ha letto il provvedimento del Giudice Severini?
Si l’ho letto dopo che sono stato contattato da lei. Non seguo le vicende sammarinesi e non avevo conoscenza del provvedimento in questione.
Che cosa ne pensa?
Mi lasci dire che conosco il Dott. Giuseppe Severini come un giudice amministrativo molto preparato e assai apprezzato in Italia. È stato anche presidente di sezione del Consiglio di Stato. Non ero a conoscenza che svolgesse funzioni penali a San Marino.
Ebbene, come le sembra quel provvedimento?
Lo dico con sincerità, non credo che la pubblicazione di questa ordinanza sia stata gradita dal Dott. Giuseppe Severini. Certamente quello pubblicato non è un atto che il Dott. Giuseppe Severini metterebbe nel suo curriculum.
Per quale motivo?
Innanzi tutto il Dott. Severini è un esperto di diritto amministrativo e non di diritto penale. L’ordinanza tocca temi tipici del diritto penale. Un penalista maneggia con disinvoltura il fatto, invece, l’ordinanza usa argomenti generici e poco aderenti ai fatti. La soluzione concreta risente di questo approccio.
Un penalista avrebbe deciso diversamente?
Sicuramente sì. La Corte di Cassazione è più volte intervenuta in questa materia, ripetendo in ogni occasione che gli atti a contenuto probatorio, di per sé, non sono suscettibili di essere valutati in termini di abnormità. Nel provvedimento dell’inquirente poi non c’è nulla di stravagante o anomalo. Dalle premesse contenute nell’ordinanza si capisce che le indagini riguardavano l’esercizio abusivo della professione giornalistica. E’ del tutto scontato che per verificare il requisito della “professionalità” il giudice debba fare accertamenti.
Che cosa significa in concreto accertare la “professionalità”?
Significa, ad esempio, che se una persona dispone di più redditi e comunque le sue entrate derivano prevalentemente da un’altra fonte, allora difficilmente si potrà dire che è un “professionista”. Un calciatore che vive con lo stipendio di impiegato di banca generalmente è un amatore, magari anche bravo, certamente non è un professionista.
Quindi accertare la disponibilità di altre entrate era legittimo?
Oltre che legittimo, secondo me, quell’accertamento era necessario. Leggendo l’ordinanza si capisce che il giudice inquirente aveva delegato la polizia giudiziaria ad acquisire le informazioni economiche tramite vie ufficiali e pubbliche. Mi sembra perciò non pertinente il richiamo a un’eccessiva afflittività dell’accertamento.
Quindi la decisione non è corretta?
Non conosco la legislazione sammarinese in questa materia, ma posso dire che in Italia la decisione del Dott. Severini sarebbe erronea. Fra l’altro introduce un principio che contrasta con l’assetto di fondo del procedimento penale, perché impedisce al giudice di condurre accertamenti essenziali per l’accertamento del reato. La tutela della riservatezza è un principio di civiltà che va tutelato, ma questa tutela non può essere avulsa dal contesto. Intendo dire che la riservatezza dell’indagato non può frustrare l’essenza stessa del procedimento penale che è quella di accertare i fatti. Se l’accertamento è mirato, proporzionato e selettivo non c’è nessuna anomalia, nessuna abnormità. In Italia si usano strumenti assai più invasivi. Leggendo l’ordinanza viene da pensare che a San Marino non si possano disporre sequestri o perquisizioni. Immagino che le cose non stiano così ma, allora, se il giudice ha scelto una modalità di accertamento più “soft” rispetto a sequestri e perquisizioni, non si può dire che sia stato invasivo.
Come si può rimediare a questa situazione?
Guardi, se c’è qualcosa di abnorme, è proprio l’ordinanza del giudice d’appello. È stravagante impedire all’organo inquirente la conduzione di indagini attraverso accertamenti selettivi e puntuali. Mi auguro che l’organo dell’accusa sammarinese, che in Italia è il pubblico ministero, presenti impugnazione di legittimità. L’altro aspetto da considerare è che, almeno in Italia, solo la Cassazione si può pronunciare sull’abnormità. In questo caso il giudice d’appello ha esercitato un potere che la giurisprudenza assegna al solo giudice di legittimità o comunque al giudice di più alto grado. Per quello che ne so, anche a San Marino, esiste un giudice di terza istanza.
Non è molto incoraggiante quello che lei ci ha delineato. Che cosa si può fare?
Credo che ciascun giudice che opera a San Marino dovrebbe occuparsi delle cose che sa fare bene. È inutile prendere un ex giudice del Consiglio di Stato e poi fargli fare il giudice penale. Il risultato è poco producente. Non è detto che un bravo cardiologo sia anche un bravo psichiatra e viceversa. Ne va di mezzo, oltre che il prestigio del magistrato, che inevitabilmente rischia di essere giudicato come un laureato alle prime armi, anche il prestigio della magistratura, che rischia di produrre decisioni di scarsa qualità anche se firmate da nomi importanti. Il peggio che possa capitare.
Ci dica qualcosa di positivo, per darci qualche speranza?
L’auspicio è che le istituzioni sammarinesi possano valorizzare le professionalità anziché svilirle. Se non succederà, saranno gli stessi giudici a sottrarsi a questa logica. Nessuno è disposto a perdere il prestigio guadagnato in anni di lavoro per improvvisarsi esperto di materie che non conosce.
TE